Descrizione
Chi può redigere il PIMUS
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.
In particolare, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Chi deve firmare il PIMUS
La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo “persona competente”.
L’art. 136 del D.Lgs. 81/2008 prevede che
nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.
Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:
- il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
- il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
- il preposto con sufficiente esperienza
- l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso
Quando è obbligatorio il PIMUS
Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:
- per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
- per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
- per i ponteggi realizzati con elementi in legno
II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:
- ponti su ruote (trabattelli)
- ponti su cavalietti
- parapetti
- ecc.