Corso di Aggiornamento RLS 8 Ore

Corso annuale di Aggiornamento RLS di 8 Ore per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende con più di 50 dipendenti, in ottemperanza al D.Lgs 81/08.

Categoria:

Descrizione

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che ogni azienda deve avere un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza o RLS che, nel caso specifico di aziende con più di 50 dipendenti, deve seguire inizialmente il Corso RLS di 32 ore e successivamente, ogni anno deve frequentare il corso di aggiornamento rls 8 ore. Al termine del corso viene rilasciato un attestato che ha validità di un anno.

RLS chi può essere nominato?

Nelle aziende o unità produttive con più di 50 dipendenti l’RLS deve essere scelto ed eletto tra i dipendenti che sono rappresentanti sindacali aziendali o unitari (RSA o RSU). Nel caso in cui non vi sia alcun rappresentante sindacale l’RLS può essere eletto tra i dipendenti.

Quanti RLS ci devono essere in un’azienda con più di 50 dipendenti?

  • Per le aziende fino a 200 dipendenti, è richiesto un minimo di 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Per le aziende che hanno da 201 a 1000 dipendenti, il numero minimo di RLS richiesti è 3.
  • Le aziende con oltre 1000 dipendenti devono avere almeno 6 RLS.

Aggiornamento RLS 8 Ore: programma del corso.

Il nostro corso di Aggiornamento RLS 8 Ore è strutturato per restare al passo con l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi, seguendo le linee guida delineate dal Decreto Legislativo 81/2008, che non prevedono un programma preciso, ma piuttosto un insieme di temi fondamentali da affrontare.

L’articolo 37 del decreto stabilisce che la formazione erogata con il corso di aggiornamento rls 8 ore deve essere sufficiente, adeguata e specifica per i rischi inerenti al settore di appartenenza dell’azienda e deve includere aggiornamenti  concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e diritti e doveri dei vari soggetti aziendali.

Il corso di aggiornamento rls 8 ore viene adattato alle esigenze dell’azienda e ai rischi specifici identificati, garantendo che la formazione sia rilevante, diretta e aggiornata per i rappresentanti dei lavoratori.

Di seguito presentiamo un elenco delle prescrizioni riguardanti gli argomenti da trattare nel corso di aggiornamento rls 8 ore come indicato nei commi 10 e 11 dell’articolo 37 del DLgs 81/2008:

1. Diritto alla Formazione Specifica (Art. 37, comma 10): Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. Questa formazione è mirata ai rischi specifici presenti negli ambiti di rappresentanza, e garantisce competenze adeguate sulle tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

2. Contenuti Minimi della Formazione (Art. 37, comma 11): La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve rispettare i contenuti minimi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale:

  • a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
  • b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • e) Valutazione dei rischi;
  • f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • h) Nozioni di tecnica della comunicazione.

3. Aggiornamento Periodico (Art. 37, comma 11): Sono previste modalità di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per imprese con 15-50 lavoratori e 8 ore annue per imprese con più di 50 lavoratori.

Quanto costa e quanto dura il corso di Aggiornamento RLS?

Il corso di Aggiornamento RLS per dipendenti di aziende con più di 50 dipendenti dura 8 ore.

  •  Aggiornamento Corso RLS più di 50 dipendenti
    • Durata: 8 ore
    • Numero di Dipendenti dell’Azienda: A partire da 50

L’RLS cosa fa in azienda?

I compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definiti esplicitamente dall’art. 50 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e saranno argomento di discussione nel nostro corso rls. Pertanto riportiamo un estratto del testo:

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
    prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
    sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Aggiornamento RLS 8 Ore: ogni quanto tempo?

Come stabilito dal comma 11 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08, l’aggiornamento rls 8 ore, in aziende con più di 50 dipendenti deve essere fatto ogni anno prima della scadenza dell’ultimo attestato ricevuto, tenendo presente come riferimento la data di emissione dell’ultimo attestato.

Perché scegliere il nostro Corso di Aggiornamento RLS 8 Ore?

Il ruolo dell’RLS è fondamentale in ogni azienda. Il nostro Corso di Aggiornamento RLS 8 ore offre un percorso sempre aggiornato, con l’obiettivo di fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una vista aggiornata nel campo della sicurezza della propria azienda. Il nostro corso di aggiornamento è anche un’occasione per prendere in esame, ad esempio, gli interpelli avvenuti nell’ambito della sicurezza sul lavoro, a dimostrazione della continua evoluzione di questa materia.